Art. 7.
(Regime patrimoniale).

      1. I contraenti del patto civile regolano, con convenzione stipulata all'atto della registrazione ai sensi dell'articolo 3, i loro rapporti patrimoniali. A tale fine, in assenza di espressa volontà contraria, essi conservano la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione di patto civile.
      2. I contraenti possono convenire in qualsiasi momento, mediante diversa convenzione, la contitolarità dei beni acquistati insieme o separatamente durante l'unione di patto civile, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali.